Donazioni al Museo

Un approfondito excursus normativo in materia di erogazioni liberali

Marco Parini - Avvocato

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito Codice) definisce, tra gli Istituti e Luoghi della cultura il Museo quale struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e studio.

La normativa precedente non faceva riferimento ai musei ma bensì a raccolte e collezioni. Non vi è dubbio che l'attuale definizione, elaborata sulla base di un indirizzo internazionale fornito da ICOM meglio e ben declina le caratteristiche e la funzione di questo istituto di cultura. Luogo ove non ci si limita ad esporre raccolte e collezioni ma si realizza una struttura permanente, con caratteristiche e servizi destinati alla corretta fruizione, con una vocazione dinamica (acquisisce) di tutela e restauro (conserva) con una idonea e ragionata valorizzazione (ordina ed espone) con una promozione della conoscenza attraverso una didattica adeguata (educazione) ed ove si promuove la ricerca (studio).

Ogni vocabolo ha un preciso significato in piena sintonia con il contenuto del decreto 10 maggio 2001 recante l'Atto d'indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei Musei.

Dobbiamo, però, pensare ad un museo moderno composto e connotato da beni materiali e attività, un corpo vivo dinamicamente proiettato a essere strumento al servizio della persona. La sua fruizione è regolata dall'art. 102 e seguenti del Codice. Uso dei beni, valorizzazione e gestione seguiranno nel corpo del dettato codicistico.

La qualificazione di museo e l'indicazione delle sue attività, come vedremo, non è irrilevante ai fini della normativa fiscale in quanto la stessa definisce le categorie giuridiche dei soggetti percettori e le attività il cui finanziamento risulta suscettibile di deduzione o detrazione d'imposta. Non sarà quindi il museo inteso nella sua funzione il destinatario ma il soggetto che ne è proprietario, non saranno i costi della sua gestione i beneficiari delle erogazioni detraibili ma le attività di conservazione, ricerca, didattica realizzazione di eventi temporanei e mostre.

Veniamo ora al tema delle donazioni ovvero a quelle erogazioni liberali spesso indispensabili alle attività dei Musei, sempre più raramente destinatari di contributi pubblici.

Le erogazioni liberali possono essere detratte dall'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura pari al 19% dell'onere sostenuto. La norma che trova origine nel quadro normativo introdotto dalla legge n. 512/1982 trova ora riscontro del disposto dell'art. 15, c. 1, lett. h del Testo Unico Imposte sui Redditi (d.p.r. n. 917/1986). La norma recita: "le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali territoriali, di Enti o Istituzioni pubbliche, di Comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del MiBac, di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca, di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art.1 della legge n. 1089/1939 (ora Codice dei Beni culturali) ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico e culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione e le pubblicazioni relative ai beni culturali..." Il testo di legge individua quindi la finalità dell'erogazione e la qualifica e natura del soggetto percettore ai fini della detraibilità d'imposta. Il flusso e il corretto impiego di tali donazioni sono poi soggette a controllo del MiBac. Anche agli Enti non commerciali è consentito effettuare detrazioni dall'imposta lorda (ires) per tali elargizioni ai sensi dell'art. 147 del citato T.u.i.r.

Le erogazioni liberali in denaro sono quindi quelle destinate ai beni di cui all'art. 1 della legge 1089. Sono quindi escluse dal beneficio tributario le donazioni finalizzate alle cose di cui all'art. 2 di tale legge, ovvero le cose immobili riconosciute particolarmente importanti per il loro riferimento con la storia, politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere; sono altresì escluse le cose di cui all'art. 5 della 1089 ovvero le collezioni, le raccolte, le serie di oggetti. Varrà a questo punto ricordare che nella legge n. 1089 non si nominavano i musei preferendo richiamarsi a collezioni e raccolte. Questa limitazione, riferita ai beni di cui all'art. 10, c. 3 lett. e del Codice, nega le detraibilità finalizzate agli acquisti o alla conservazione di biblioteche, pinacoteche ecc. non ricompresi nel dettato del citato art. 1 della 1089. Diversamente accadrà per i beni archivistici in quanto viene espressamente citato il d.p.r. 1409 del 1963.

Il citato art. 1 non prevedeva l'automatismo del vincolo e pertanto la sussistenza di esso non risulterà necessaria per la detraibilità d'imposta.

Circa i destinatari, proseguendo nella definizione dovremo distinguere due categorie a seconda della loro natura pubblica o privata: una prima categoria vede lo Stato, gli Enti e le Istituzioni pubbliche e una seconda fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, promuovono attività di studio, ricerca, documentazione o realizzano attività culturali effettuate in base a convenzione. Restano così escluse dalla norma le persone fisiche e le associazioni di fatto e non riconosciute. Il soggetto destinatario non dovrà quindi perseguire finalità di lucro e l'attività di studio, ricerca e documentazione dovrà rivestire rilevante valore culturale e artistico.

Il citato art. 15, c. 1, lett. h del T.u.i.r. stabilisce inoltre che sono ricomprese nelle erogazioni liberali agevolate anche quelle effettuate per organizzare mostre o esposizioni di rilevante interesse scientifico e culturale nonché ogni evento, studio e ricerca. Le iniziative ai fini della detraibilità fiscale come detto saranno sottoposte a un regime autorizzativo a opera del MiBac.

Il seguente comma h bis ha inoltre stabilito la detraibilità dall'imposta lorda, nella misura del 19%, del costo specifico e in mancanza di ciò del valore normale dei beni ceduti gratuitamente. Una misura importante stante la ricorrente cessione ai musei di beni materiali (arredi, luci, materiali edili ecc). Occorrerà quindi stimare in termini monetari i beni donati secondo il criterio del costo specifico (generalmente il prezzo al quale il bene è stato acquistato dal donante) o in subordine secondo il criterio del valore normale (valore di mercato) di cui all'art. 9 del T.u.i.r. La detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche e degli enti non commerciali sopra descritta potrà essere utilizzata ex art. 147 del T.u.i.r.

Per le imprese ricorreremo a una norma analoga, prevista dall'art. 100, c. 2, lett. f che consente di dedurre dal reddito imponibile (entro il limite complessivo del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente) taluni oneri di utilità sociale tra i quali le elargizioni per fini culturali.

Il mecenatismo culturale viene previsto dall'art. 100, c. 2, lett. m del T.u.i.r. introdotto dall'art. 38 c. 1 della legge n. 342/2000. La norma ha per oggetto le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nel settore dei beni culturali e dello spettacolo.

L'erogazione liberale o donazione presuppone l'assenza di vantaggi materiali da parte del donante con ciò differenziandosi dalle sponsorizzazioni disciplinate dall'art. 120 del Codice e soggette a un diverso regime fiscale. Per le imprese, stante la loro finalità di lucro, risulterà più semplice il ricorso a tale istituto.

Quanto sopra ci porta però ad altri contenuti pur non escludendo commistioni tra attività di sponsorizzazioni e forme collaterali di mecenatismo culturale.


Speciale Donazioni Museali - pag. 11 [2011 - N.42]

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