Le biblioteche

Aspetti giuridici e legislazione nazionale e regionale in materia

Michele Giambarba - Studio Legale Giambarba di Ravenna

Sotto un profilo strettamente giuridico le biblioteche, intese ovviamente come raccolte librarie organicamente costituite e funzionanti e non meri depositi di libri, vengono classificate secondo la loro proprietà: Stato, enti pubblici territoriali, Enti morali, privati. A questa classificazione vanno aggiunte le abbazie dichiarate monumenti nazionali e sottoposte ad uno speciale regime secondo il quale appartengono allo Stato ma sono amministrate dalla comunità monastica. L’appartenenza della biblioteca ne determina il regime giuridico. Le biblioteche statali e quelle degli enti pubblici territoriali appartengono al demanio accidentale e sono quindi assoggettate alla relativa normativa. Le biblioteche statali vengono quindi classificate, secondo un profilo oggettivo in nazionali, universitarie, biblioteche aventi particolari compiti e funzioni, biblioteche relative a sezioni musicali. Sotto il profilo soggettivo di valutazione le biblioteche statali devono invece essere considerate come organi del Ministero, con la conseguenza che la biblioteca è sfornita di personalità giuridica ma ha una soggettività interna all’ordinamento particolare del Ministero. Le biblioteche degli enti pubblici territoriali, segnatamente quelle dei comuni e delle province, affiancano quelle dello Stato nel servizio di pubblica fruizione dei libri e la cui disciplina deriva in gran parte dalla regolamentazione propria di ciascun ente. Le biblioteche degli enti morali svolgono una funzione di pubblico servizio in quanto esse sono di uso pubblico. Sono disciplinate dallo statuto dell’ente, godono di autonomia gestionale e finanziaria ma sono regolate nella loro funzionalità dalle stesse norma che regolano le biblioteche degli enti locali. Nelle biblioteche appartenenti ai privati rientrano non solo quelle di privati cittadini ma anche quelle di diversi istituti di attività culturale, sociale, commerciale e rivolte a vari fini. Esse sono quindi di libera gestione e alienabilità in assenza di provvedimenti di vincolo che, se applicato, sottopone la biblioteca a tutti gli istituti vincolistici. La normativa in materia, come è noto, detta un’ampia serie di norma di varia natura sulle biblioteche dagli orari di apertura, alle modalità di consultazione dei beni in essa conservati, alle sanzioni penali per talune violazioni di legge, alla possibilità di richiedere copia dei libri e così via. Di recente si desidera segnalare in particolare la L.R. Emilia Romagna 24 marzo 2000, n. 18 e la delibera del consiglio regionale del 20-6-2001 n. 204 n. 112 del 1998 che si pongono nel solco delle innovazioni normative in ordine alla gestione e alla valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività che prevedono il trasferimento alle Regioni e agli Enti locali di musei o altri beni culturali statali, individuati da una Commissione nazionale, e l’istituzione in ogni Regione a statuto ordinario di una Commissione per i beni e le attività culturali, incaricata di proporre piani di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati. Specifiche linee guida sono state peraltro assunte dal Consiglio d’Europa per la legislazione e le politiche in materia di biblioteche in Europa che ha espresso il ruolo essenziale e insostituibile della infrastruttura culturale educativa e informativa della società e il valore democratico del libero accesso alle informazioni, con l’invito agli stati di assicurare coerenza fra regole relative alla legislazione bibliotecaria e regole applicate in altri campi correlati, di estendere la portata dei provvedimenti tradizionali per le biblioteche, al fine di prendere in considerazione tutti i differenti aspetti rilevanti per la legislazione in materia di biblioteche, di creare un equilibrio fra gli interessi di tutti gli individui e degli enti coinvolti e quelli delle diverse categorie di professionisti del libro e dell’informazione.

L'opinione del legale - pag. 19 [2002 - N.14]

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