Musei e lavoro volontario: una risorsa

I rapporti fra volontariato e pubblica amministrazione

Michele Giambarba - Studio Legale Giambarba di Ravenna

La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. Questa è la prima parte dell’art. 1 della Legge Quadro sul volontariato (n. 266/1991) emanata per dare dignità giuridica e disciplina ad alcuni aspetti di una realtà che nel tempo ha assunto una dimensione e una importanza fondamentale in molteplici aspetti della vita sociale e culturale. Essa è particolarmente significativa poiché ha stabilito i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti, precisando le caratteristiche delle associazioni di volontariato e le modalità di esercizio delle proprie attività. Nell’ambito dei beni culturali in particolare è noto che viene specificamente previsto un continuo ricorso a forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, ossia tra gli enti titolari di funzioni in materia di beni culturali. Orbene una analoga previsione è contenuta nell’articolo 1 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, che prevede che il Ministero "favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato". La qualificazione delle organizzazioni di volontariato nel nostro sistema si connota per due essenziali caratteri di cui uno relativo al contenuto obiettivo dell’attività svolta in sé considerata e l’altro di natura soggettiva relativo alle persone fisiche ad essa aderenti, con riguardo al carattere determinante e prevalente delle prestazioni professionali, volontarie e gratuite. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. Le organizzazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico e devono essere espressamente previsti, fra l’altro, l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può quindi essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, peraltro entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse ed è quindi incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operativa e devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché forme di verifica e di controllo. Nell’ambito di tale attività è stato istituito l’osservatorio nazionale per il volontariato, che svolge attività di studio e di consulenza, esamina progetti e promuove lo sviluppo e l’organizzazione del volontariato. In pochi anni dunque il volontariato ha conosciuto una notevole evoluzione che spesso è stata percepita e recepita da diversi provvedimenti normativi quali, ad esempio, la legge 266 del 1991, il decreto legislativo 460 del 1997 sulle Onlus, fino alla recente legge sull’associazionismo di promozione sociale e alla Legge quadro sull’Assistenza. Da più parti, tuttavia, si segnala oggi una nuova esigenza che è quella di ridefinire la fisionomia ormai molto complessa e articolata del volontariato e il suo rapporto con la Pubblica Amministrazione.

L'opinione del legale - pag. 19 [2002 - N.15]

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