Parliamo di vincoli

I vincoli diretti e i vincoli indiretti sugli edifici di interesse storico, artistico e culturale di cui al D. Lgs. 490/1999

Michele Giambarba - Studio Legale Giambarba di Ravenna

Il regime giuridico a cui la normativa vigente sottopone le cose di interesse storico, artistico culturale e ambientale si costituisce e si differenzia a seconda della loro appartenenza. Il particolare status di cosa soggetta alla tutela speciale si determina infatti attraverso procedimenti differenziati a seconda che il proprietario della cosa sia un ente pubblico territoriale (Stato Regione, Provincia, Comune), ovvero corpi od enti morali, ovvero ancora soggetti privati e si differenzia - almeno in parte - perché le cose di interesse culturale e ambientale, quando rientrino nel demanio pubblico, sono assoggettate al regime giuridico demaniale. Gran parte della disciplina che qui interessa è contenuta nel nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (D. Lgs 490/1999) che abroga molteplici norme precedenti (in particolare la L. 1089/1939) di cui tuttavia fa proprio in massima parte il contenuto. In particolare, per le cose di interesse storico ed artistico appartenenti ai privati la legge prevede che il Ministro proceda ad un atto di notifica dell'interesse pubblico, seguito dalla trascrizione della notifica (ove si tratti di immobili) o dalla iscrizione in appositi elenchi (ove si tratti di beni mobili). La notifica pertanto, presuppone un decreto ministeriale di imposizione del vincolo sul bene, riconoscendone l'interesse pubblico per le particolari qualità, che viene poi portato a conoscenza dell'interessato, e determina per queste categorie di cose la soggezione alla speciale legislazione di tutela che prevede molteplici obblighi, ma anche incentivi ed agevolazioni - segnatamente fiscali - a carico dei proprietari per la conservazione, la circolazione, la fruizione, la manutenzione di detti beni. L'apprezzamento da parte della Pubblica Amministrazione dell'interesse storico e artistico di un edificio ai fini dell'imposizione dei vincoli non è un giudizio puramente artistico sul valore del bene, ma una valutazione, che avviene a seguito di una istruttoria che non è soggetta a particolari forme, ma che è normalmente espletata dalla Soprintendenza competente, dell'interesse pubblico a tutelare le cose che, in quanto attinenti direttamente o indirettamente all'arte, sono meritevoli di conservazione. L'intervento pubblico a protezione del patrimonio artistico e storico non resta però circoscritto ai soli beni che direttamente rivestono quell'interesse. Esso si estende infatti anche su altri beni che, pur non possedendo quella intrinseca natura e non essendo quindi soggetti allo stesso regime si trovano con quelli in una particolare relazione in presenza della quale si rende necessario una sorta di loro asservimento in funzione della piena attuazione dell'interesse pubblico alla integrità delle cose di interesse storico e artistico. Il fenomeno riguarda esclusivamente le cose immobili alle quali è infatti connaturale avere una collocazione spaziale che contribuisce a dare loro un particolare significato. Queste opere hanno quindi tra i loro connotati quello costituito dalla situazione ambientale dove sono sorte e che poi esse stesse hanno creato. Da qui la necessità che la salvaguardia di questi si allarghi fino a comprendere una area più vasta dove essi mantengono certi rapporti prospettici, architettonici e anche sociali con gli insediamenti in cui furono collocati o che attorno ad essi sono venuti a svilupparsi. A questa tutela ambientale dei beni artistici e storici si perviene attraverso vari istituti del nostro ordinamento; alcuni di questi appartengono alla materia del patrimonio artistico e storico, e assumono quindi questa protezione ambientale come loro fine proprio ed esclusivo, altri si collocano in settori diversi dell'azione amministrativa e collaborano allo stesso risultato in una prospettiva più ampia in quanto sono diretti a regolare l'assetto ambientale e territoriale nel suo complesso. Tra i poteri dell'Amministrazione nell'ambito sopra enunciato, il Ministro ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità delle cose immobili soggette a tutela artistica e storica (ossia la conservazione materiale) o che ne sia danneggiata la prospettiva e la luce (esigenze che si pongono in particolare modo per strutture di particolare pregio architettonico e che implicano il mantenimento di una certa visibilità complessiva, di speciali punti di vista o da luoghi distanti) o che ne siano alterate le condizioni di ambiente (per conservare continuità stilistica e storica con gli insediamenti che circondano l'edificio) e di decoro (affinché nelle vicinanze del momento non si realizzino opere contrastanti sotto l'aspetto formale, con lo stile o il significato storico artistico). Tali norme hanno piena autonomia dalle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici (piani regolatori, regolamenti edilizi e così via) che comunque devono essere rispettate. In relazione ai predetti poteri dell'Amministrazione si suole parlare di vincolo indiretto per dare evidenza al fatto che gli effetti giuridici dei provvedimenti in essa previsti, pur esplicandosi su beni diversi da quelli dotati di pregio artistico e storico, sono funzionalmente connessi al vincolo che grava su questi ultimi. Tra le prescrizioni contenute nei decreti di imposizione possono esservi innanzitutto la previsione di obblighi di rispetto di distanze e misure, ma possono avere il contenuto più vario come ad esempio l'obbligo di sottoporre i progetti di opere alla preventiva autorizzazione del Soprintendente, che comunque deve vigilare sul rispetto delle previsioni imposte dal vincolo.

L'opinione del legale - pag. 18 [2001 - N.11]

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