Gli incentivi ai privati nel settore dei beni culturali

Michele Giambarba - Studio Legale Giambarba di Ravenna

La normativa più recente, invero, tende a stimolare la sinergia fra il settore pubblico e quello privato, chiamando il privato a compiti di intervento attivo per la cura e la manutenzione del bene stesso. In questa direzione ha notevole importanza la normativa in materia di agevolazioni (contenuta segnata:mente nella legge 512/1982: si ricorda che fra i proponenti: del disegno di legge vi era l'allora senatore Renato :Guttuso) che si pone quale importante strumento non :solo di conservazione ma anche di acquisizione, incremento e valorizzazione del patrimonio artistico culturale italiano, non solo di proprietà pubblica ma anche di proprietà privata. Tale normativa viene dettata nella convinzione che l'arte e la cultura, essendo attività che comportano inevitabilmente costi e spese non solo nel momento della produzione, ma anche in quello della conservazione, della custodia e della fruizione, non possano essere considerate avulse dal sistema economico e pertanto, in forza dei valori di cui sono portatrici, debbano essere incentivate sotto tutti i profili possibili. A tal fine la legge ha previsto varie forme di incentivi per i proprietari di beni artistici e culturali ai quali vengono forniti strumenti tali da assicurare una più agevole conservazione; sono stati poi favoriti, mediante agevolazioni fiscali, tutti coloro che effettuano donazioni in denaro allo Stato, agli enti pubblici e alle fondazioni culturali affinché acquisiscano e valorizzino beni di interesse culturale e attività connesse. La normativa in parola ha permesso infatti l'esenzione dalle imposte dirette degli immobili destinati ad uso culturale e la deducibilità dal reddito delle spese sostenute per la manutenzione, la protezione, il restauro delle cose sottoposte al vincolo di cui alla legge 1089/1939 e ha consentito la deducibilità delle erogazioni liberali costituenti forme di mecenatismo con finalità culturali.E' stata anche prevista una riduzione dell'imposta di registro per il trasferimento di immobili di interesse artistico o archeologico e l'esclusione dall'attivo ereditario, ai fini della imposta di successione, di alcuni beni di interesse artistico e storico. E' stata inoltre introdotta e disciplinata una ipotesi di cessione di beni culturali allo Stato in quanto i debitori di imposte dirette o di successione hanno la possibilità di offrire beni di interesse culturale di corrispondente valore in pagamento dell'imposta di successione e delle imposte dirette. Si è così fornita all'Amministrazione una nuova facoltà di acquisto che, a differenza di altre previsioni legislative, non ha carattere autoritario. E' interessante osservare che a tale scopo sono essere offerti sia beni già sottoposti al vincolo di cui alla legge 1089/1939 sia beni di interesse culturale non ancora notificati, sia opere d'arte contemporanea. Le agevolazioni in questione, peraltro, trovano un interessante: complemento nella legge c.d. Bassanini in :quanto essa ha introdotto un notevole snellimento delle :procedure amministrative in genere e con evidenti vantaggi anche nel settore che qui interessa. In conclusione la normativa oggi esistente contiene da un lato una serie di strumenti idonei ad incentivare l'acquisizione da parte degli enti pubblici di beni culturali in.senso lato e, dall'altro, una serie di istituti che consentono una incisiva valorizzazione e una miglior fruizione del patrimonio culturale, pubblico o privato che sia.

L'opinione del legale - pag. 11 [1998 - N.2]

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