I ritrovamenti e gli acquisti di reperti di interesse storico, etnografico, archeologico

Michele Gianbarba - Studio Legale Gianbarba di Ravenna.

Il ritrovamento di reperti di interesse storico, etnografico o archeologico può creare legittimi dubbi al cittadino circa il corretto comportamento da seguire. Invero la disciplina ordinaria in materia di ritrovamento del "tesoro" (tale è in diritto "qualsiasi cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di esserne proprietario", art. 932 c.c.) prevede che esso appartenga al proprietario del fondo in cui si trova o, nel caso sia stato scoperto dal non proprietario, per una metà a questi e per l'altra al proprietario del fondo. Per ciò che concerne i ritrovamenti delle cose di interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico (le categorie dei beni indicati nell'art.1 della l. 1089/1939) la disciplina è invece ben differente. In primo luogo deve essere evidenziato che la legge assegna esclusivamente allo Stato l'attività di ricerca di tali categorie di beni, con la conseguenza che tale attività in parola debba essere svolta anche direttamente e materialmente dallo Stato in quanto l'amministrazione può ammettere alla ricerca altri soggetti pubblici o privati in regime di concessione, ma anche in questo caso la ricerca condotta da terzi resta in ogni sua fase sottoposta all'indirizzo e al controllo dello Stato. Il ritrovamento di cose di interesse storico, artistico e archeologico da parte del privato può pertanto avvenire legittimamente solo a seguito di una attività di ricerca legittimamente concessa dallo Stato oppure per caso fortuito, ossia per fatto meramente accidentale e non intenzionale. Nel momento in cui si verifica il ritrovamento si determina l'automatico acquisto della proprietà in favore dello Stato delle cose ritrovate che abbiano un valore storico, artistico, etnografico e archeologico e il cittadino non può appropriarsene senza incorrere inevitabilmente in un comportamento penalmente rilevante. Per colui che ha effettuato materialmente ed inconsapevolmente la scoperta si rende inoltre necessario il rispetto di determinati comportamenti che la legge (nella fattispecie l.1089/1939 e R.D. 363/1913) espressamente impone. Anzitutto sarà necessario fare la denuncia all'autorità competente individuata nel sovrintendente o nel sindaco, in secondo luogo, lo scopritore è obbligato a custodire la cosa, ad assicurare la conservazione materiale del bene a provvedere alla sua sicurezza per prevenire eventuali trafugamenti, potendo anche richiedere l'intervento della forza pubblica. Colui che ha effettuato la scoperta è altresì obbligato a non manomettere il bene, lasciandolo nelle condizioni e nel luogo (compatibilmente con le esigenze di custodia) in cui è stato rinvenuto. A fronte di tale impegno, viene previsto un obbligo dello Stato di rimborsare le spese che siano state sostenute per la custodia o la rimozione. Inoltre la legge prevede il diritto ad un premio a favore del proprietario del fondo ove è stato effettuato il ritrovamento, del ricercatore o dello scopritore, che spetta autonomamente a ciascuno di loro anche, se ricorrono i presupposti, cumulativamente alla stessa persona che rivesta più qualità. Il premio è ragguagliato al valore delle cose ritrovate e può essere determinato in un ammontare non superiore al quarto del valore del bene e può essere liquidato anche in natura, ossia con l'attribuzione di una parte degli oggetti rinvenuti. La determinazione del premio avviene da parte dell'Amministrazione, con la possibilità per il privato, se non ritiene equo il premio determinato, di ricorrere ad un apposita commissione. La disciplina in parola è tale quindi da imporre uno scrupolo e una cautela particolare a colui che effettua un ritrovamento. Ciò è tanto più vero ove si consideri che chi rinviene casualmente un oggetto non sempre è in grado di percepire immediatamente se esso presenti o meno quell' "interesse" storico, artistico, archeologico ed etnografico che fa scattare la normativa illustrata, alla quale ci si deve necessariamente attenere. Per le stesse ragioni, problematiche e dubbi possono presentarsi anche nel caso di acquisto da privati delle cose di interesse artistico, storico, etnografico. In particolare sia pur con la consapevolezza che talvolta effettuare i dovuti controlli non è agevole - si pensi agli innumerevoli mercatini dell'antiquariato sparsi in tutta Italia -, in caso di perplessità sarà utile controllare se il cedente abbia effettuato la denuncia di ritrovamento alle autorità competenti e sarà importante verificare altresì se si stato notificato il vincolo di cui all'art. 3 della menzionata L.1089/1939 sul bene in questione. In tal caso il cedente è tenuto a notificare all'amministrazione la cessione, affinché questa sia posta in condizione di avvalersi eventualmente del diritto di prelazione previsto dalla legge che consente all'amministrazione di acquistare il bene e di essere preferito ad altri acquirenti. E' quanto mai opportuno, in ogni caso, che il cedente rilasci le dichiarazioni sulla provenienza del bene e sul regime al quale esso è assoggettato e le ricevute del prezzo incassato.

L'opinione del legale - pag. 11 [1998 - N.3]

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