La riproduzione delle opere conservate nei musei

Anche i copisti dovranno cautelarsi per non incorrere negli oneri derivati dai diritti d'autore

Michele Giambarba - Studio Legale Giambarba di Ravenna

Ricercatori, artisti, studenti, cultori e operatori del settore in genere possono avere la necessità di procurarsi riproduzioni delle opere esposte nei musei. Dal punto di vista strettamente giuridico bisogna considerare l'ipotesi sotto un duplice profilo, ossia da un lato quello della salvaguardia dei diritti d'autore relativi alle opere e, dall'altro, quello del rispetto della normativa dettata in materia di beni culturali in genere e musei in particolare. Infatti la normativa sul diritto d'autore riserva in esclusiva all'autore dell'opera e ai suoi aventi causa (eredi, cessionari e così via) il diritto esclusivo di "riprodurre" l'opera (art. 13 l.d.a.), intendendosi per riproduzione la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, quale la fotografia, la copiatura a mano, la stampa, l'incisione, la fonografia, la cinematografia e così via. E' necessario quindi che prima di tutto il museo al quale viene richiesta la copia dell'opera verifichi preliminarmente se detiene o meno la proprietà dell'opera e dei diritti in quanto, se così non fosse, occorrerebbe una espressa autorizzazione del titolare. Nel caso invece più frequente in cui il museo possa autonomamente disporre delle opere, originariamente la normativa era contenuta segnatamente nella L. 340/1965 e nel D.P.R. 1249/1971 che autorizzavano i visitatori ad eseguire gratuitamente le riproduzioni fotografiche mediante apparecchi portatili, senza uso di ponti, lampade o altri mezzi di illuminazione, salvo vietarlo per esigenze di servizio o di conservazione dei beni. In materia è successivamente intervenuta la c.d. Legge Ronchey (n. 4/1993) che ha di fatto sovvertito le preesistenti norme che prevedevano generali criteri ed indirizzi sulle modalità da seguire in materia di riproduzioni fotografiche di opere all'interno di musei e gallerie. Le modalità ora in vigore sono contemplate nel Tariffario per la determinazione dei canoni adottato con decreto 8-4-1994 (G.U. 6-5-1994 n. 104), che prevede anzitutto il rilascio di una specifica concessione da parte del responsabile d'Istituto o della Soprintendenza e precisa inoltre che la riproduzione (quale che sia il mezzo tecnico utilizzato) di beni conservati presso i musei è soggetta al pagamento di canoni (indicati nel tariffario) o, nel caso di riprese per uso personale, per motivo di studio o le riprese a fini istituzionali della ricerca, del rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione. Con la nuova normativa diviene quindi preminente lo scopo per il quale viene richiesta la riproduzione delle opere conservate nei musei e si tende ad assicurare ampia autonomia ai responsabili d'istituto che potranno stabilire di volta in volta le modalità della riproduzione le opere conservate nei musei.

L'opinione del legale - pag. 15 [1999 - N.5]

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