L'evoluzione del concetto di paesaggio

Da fattore estetico a componente essenziale della vita dell'uomo

Federica Cavani, Emanuela Grimaldi - SABAP Ravenna

Il D.Lgs 42/2004, noto anche come Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o Codice Urbani, si occupa anche del complesso sistema della tutela paesaggistica.
Nella parte terza, il paesaggio è definito come il "territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (art. 131) e si sottolinea il ruolo fondamentale della cooperazione tra le amministrazioni pubbliche al fine di pervenire alla "definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi" (art. 133).
I soggetti legittimati a emanare l'autorizzazione secondo le disposizioni dell'articolo 146 del Codice sono infatti le Regioni e gli Enti locali da esse delegati, con l'intervento della Soprintendenza in via preventiva tramite la formulazione di un apposito parere.
Attualmente il riferimento fondamentale del quadro normativo definito dal Codice è quello della Convenzione Europea sul Paesaggio del 2000. Tale Convenzione, entrata in vigore in Italia il 1 settembre 2006, stabilisce che con il termine paesaggio si deve intendere "una determinata parte del territorio, così come è percepito dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". Il paesaggio diventa quasi sinonimo di territorio, rectius, contesto territoriale. Tuttavia lungo e complesso è stato l'iter che ha portato alla formulazione della nozione di paesaggio: nell'ordinamento legislativo italiano già dal 1922, con la Legge 778, si precisava che "sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria. Sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche" (art. 1). A prevalere sono i valori estetico-naturalistici riferiti a specifici aspetti del territorio, così come ribadito anche nella L. 1497/1939, dove per il loro notevole interesse pubblico sono tutelate le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica nonché le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. L'oggetto della tutela per la legge del 1939 era essenzialmente il "bello di natura", allo stesso modo in cui l'oggetto della tutela della L. 1089/1939 era il "bello d'arte".
Anche l'introduzione del noto articolo 9 della Costituzione ha prodotto la ricezione del termine paesaggio nel significato all'epoca corrente, come risultante di un giudizio di valore e inteso come aspetto peculiare dell'identità nazionale. A tale significato si è aggiunto, soprattutto a seguito dell'introduzione della L. 431/1985, la cosiddetta legge Galasso, l'ulteriore riferimento ad altri ambiti territoriali in virtù delle loro caratteristiche morfologiche o ubicazionali, introducendo così il concetto di aree tutelate ex lege (dettagliatamente elencate dall'art. 1 e ora recepite all'art. 142 del Codice) e demandando alle Regioni, competenti nella materia a seguito della delega delle funzioni operate dallo Stato, la redazione dei Piani Paesaggistici.
I beni paesaggistici, ai sensi del D.Lgs 42/2004, sono pertanto suddivisi in beni vincolati con provvedimento ministeriale o regionale di "dichiarazione di notevole interesse pubblico" (art. 136), e sono costituiti dalle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze e in beni vincolati per legge (art. 142) e cioè elementi fisico-geografici (coste e sponde, fiumi, rilievi, zone umide), utilizzazioni del suolo (boschi, foreste e usi civici), testimonianze storiche (università agrarie e zone archeologiche), parchi e foreste.

La Pagina della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ravenna - pag. 8 [2017 - N.59]

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