Le "nuove norme di tutela del diritto d'autore"

Le novità apportate dalla Legge 248/2000 mirano ad adeguare la legislazione italiana in materia alle nuove forme di utilizzazione economica dovute all'evoluzione tecnologica

Michele Giambarba - Studio Legale Giambarba di Ravenna

Il 19 settembre scorso è entrata in vigore la legge n. 248 del 28 agosto 2000 Nuove norme di tutela del diritto d'autore, che modifica in maniera sostanziale diversi articoli della L. 633/1941 sul diritto d'autore. Tale intervento, sulla scia di altri interventi degli ultimi anni, mira ad adeguare la legislazione in materia alle nuove forme di utilizzazione economica dovute all'evoluzione tecnologica. Inoltre il diffondersi della pirateria, favorita dai nuovi mezzi digitali di comunicazione, ha creato una forte reazione degli autori e delle multinazionali che hanno insistentemente richiesto strumenti più forti e adeguati per difendersi dalla violazione dei loro diritti. Tra le modifiche più significative annotiamo anzitutto la nuova stesura dell'art. 16 della L. 248/2000, relativo al diritto di diffondere a distanza mediante mezzi quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi. Per vero già la legislazione degli anni '90 aveva precisato il contenuto dei diritti degli autori con riferimento a quelle forme di utilizzazione economica che in anni recenti hanno radicalmente modificato il mercato di videogrammi e fonogrammi. La nuova formulazione dell'art. 16 toglie oggi ogni incertezza in merito al fatto che nel diritto esclusivo dell'autore di utilizzare economicamente l'opera sia ricompresa anche la trasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari (pay-tv). Una vera rivoluzione è stata invece realizzata per ciò che concerne l'attività di riproduzione delle opere mediante fotocopia, xerocopia o sistemi analoghi (ossia su supporto cartaceo) in quanto si è inteso tutelare in modo rigoroso il diritto esclusivo dell'autore alla riproduzione dell'opera. Pertanto, secondo l'attuale disciplina, resta libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, se fatte per i servizi della biblioteca, e del pari rimane libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori se - si badi- effettuata (art. 68 L. 248/2000) "a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera in pubblico" (anche se è sempre più difficile individuare tale spazio di "libertà"). Al di fuori di dette ipotesi, per la riproduzione di opere, volumi o fascicoli effettuata per uso personale mediante fotocopia o xerocopia o analogo mezzo, viene imposto un limite del 15% dell'opera, esclusa la pubblicità, salvo opere rare fuori catalogo presso biblioteche pubbliche. Si precisa peraltro che per "pubblica" non si intende necessariamente una biblioteca di uso pubblico, ma piuttosto che appartiene allo Stato o a enti pubblici, indipendentemente dall'uso al quale sia destinata (aperta al pubblico o meno). Alla limitazione quantitativa si aggiunge l'obbligo per il responsabile del centro o punto di riproduzione, di corrispondere un compenso commisurato al numero delle pagine riprodotte o, nel caso di biblioteche pubbliche, determinato forfetariamente, riscossi e ripartiti dalla SIAE e determinati con accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate o, in mancanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La nuova disciplina viene rafforzata da una più incisiva tutela per la violazione delle norme predette e dalla previsione della sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione nonché di sanzioni amministrative pecuniarie che si aggiungono a quelle penali, aggravando così le conseguenze dell'illecito. Vengono quindi introdotte una serie di disposizioni che prevedono compiti di vigilanza per prevenire o accertare le violazioni alla normativa e altre norme che prevedono un controllo dell'esatto adempimento degli obblighi in materia di diritto d'autore. In particolare si prevede una funzione di certificazione mediante l'apposizione di un contrassegno su ogni supporto contenente programma per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto contenente voci o immagini in movimento. Le novità apportate dalla L. 248/2000 sono quindi di sicuro rilievo. L'evoluzione legislativa del diritto d'autore è tuttavia destinata a proseguire ancora e in fretta. Nel momento in cui si scrive viene infatti discussa e votata in Parlamento Europeo una nuova direttiva il cui scopo è di assicurare un mercato interno in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, con particolare riferimento ai prodotti e ai servizi della società dell'informazione.

L'opinione del legale - pag. 19 [2001 - N.10]

[indietro]