L'opinione del legale

Avv. Michele Gianbarba - Studio legale Giambarba, Ravenna

Da parte delle istituzioni pubbliche che si occupano dei beni culturali in genere si registra oggi un interesse crescente per tutte le problematiche relative al diritto di autore. Recenti provvedimenti legislativi hanno permesso un uso più intenso e libero delle opere favorendo lo scambio di beni e informazioni fra istituzioni e istituzioni e privati, promuovendo un'ampia attività di catalogazione e archiviazione, la creazione di pubblicazioni la diffusione di siti talematici. La gestione sempre più dinamica dei beni culturali attenta alle esigenze dei suoi fruitori e aperta all'esterno - fino a porre le istituzioni non solo quali custodi del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, ma anche promotori della conoscenza e come produttori di opere - implica necessariamente il confronto con le questioni relative alla proprietà intellettuale, all'oggetto e alla circolazione del diritto d'autore. Accade spesso, tuttavia, che l'interesse per le questioni relative al diritto d'autore non trovi sempre un'adeguata soddisfazione per diverse ragioni oggettive. In primo luogo le situazioni regolate dalla normativa sul diritto sul diritto d'autore sono molteplici e differenti l'una dall'altra. Di conseguenza la disciplina legislativa è necessariamente molto tecnica e ricca di sfaccettature, per la stessa natura dei beni oggetto della legge, intrisa di principi non sempre esattamente delineati che consentono, almeno all'apparenza, notevoli margini interpretativi. Inoltre non sono molti gli strumenti a disposizione degli operatori che permettano di attingere informazioni, di scambiare esperienze, di avere chiarimenti e di essere tempestivamente aggiornati. In conseguenza di tutto ciò il diritto di autore appare come materia ostile ai più, creando incertezze anche maggiori di quelle che hanno ragione di esistere. La presente rubrica si offre quindi come tentativo di andare incontro alle esigenze sopraindicate, sia chiarendo e approfondendo tematiche di particolare interesse per coloro ai quali è rivolto il notiziario, sia esaminando i problemi specifici che saranno di volta in volta posti. Si è ritenuto interessante dedicare il primo intervento sul diritto di autore al chiarimento di alcuni principi fondamentali della normativa. In primo luogo è opportuno delineare l'ambito del diritto d'autore cioè dei casi in cui la disciplina viene in considerazione. Fondamentale a questo scopo, è la legge del 22 aprile 1941 n. 633, e successive modifiche, che protegge e regola le espressioni della creazione intellettuale. La legge individua alcuni generi di opere dell'ingegno quali le opere letterarie, scientifiche, musicali, della scultura, della pittura, del disegno, l'incisione, le fotografie, i programmi per computer, ma tale elencazione non ha carattere tassativo ben potendo essere compresa nella tutela qualsiasi espressione di creatività, quale che sia la forma utilizzata. La legge accorda quindi all'autore una serie di diritti che vengono raggruppati in due categorie : i c.d. diritti morali d'autore, irrinunciabili imprescrittibili ed inalienabili, di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a modificazioni che possano essere in pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione, e i diritti di utilizzazione economica. Si osserva quindi che mentre nel linguaggio comune il termine "opera" viene spesso accordato solo alle espressioni più alte dell'arte e della cultura, la legge riserva la tutela alle espressioni della creatività intellettuale prescindendo sia da un giudizio di valore circa detta creatività, sia dal modo e dal la forma che essa assume. Inoltre viene tutelata l'espressione intellettuale in senso astratto indipendentemente dall'oggetto nel quale si intrinseca e materializza l'espressione intellettuale. Le categorie di opere che rientrano nelle tutela della legge è quindi quanto mai ampia e multiforme e le iniziative consentite alle istituzioni culturali fanno sì che le questioni relative al diritto di autore non si pongono solo al momento in cui l'ente acquisisce opere d'arte , ma anche in tutti i casi in cui lo stesso ente cede a terzi le opere che detiene, quale che ne sia il titolo, e nel momento in cui si propone quale "produttore" di opere quali ad esempio cataloghi, CD - Rom, audiovisivi, bibliografie sistematiche, siti multimediali. Un chiaro esempio di ciò è rinvenibile nel tariffario elaborato sulla scorta della legge c.d. Ronchey che presuppone che coloro che saranno chiamati ad applicarla abbiano un buon grado di dimestichezza con i principi della legge sul diritto d'autore e che, riguardando alcuni aspetti della circolazione delle opere e dei diritti, disciplina alcuni casi ulteriori rispetto alla mera acquisizione a fini di custodia e di esposizione al pubblico delle opere. Preso atto dell'esistenza di un gran numero di acquisizioni in cui si impone il ricorso alla disciplina del diritto di autore, può dirsi in via generale che l'acquisizione, l'alienazione e la trasmissione dei diritti d'autore può avvenire secondo tutti gli schemi negoziali consentiti dall'ordinamento giuridico (ad esempio, compravendita, donazioni, usufrutto, e così via), salvo trovare i limiti specifici di volta in volta precisati dalla legge. Le problematiche giuridiche relative al trasferimento dei diritti saranno quindi quelle proprie della contrattualistica e delle obbligazioni. I problemi più specifici sono invece dati dal contenuto del diritto d'autore. Invero l'espressione "diritto d'autore" non rende conto del fatto che detto diritto deve essere scomposto in un'ampia varietà di diritti, specificamente disciplinati dalla legge, che sono indipendenti fra loro sicché' la trasmissione di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo degli altri. Il meccanismo elaborato dal legislatore è tale per cui in campo dell'autore sorgono tutti i diritti esclusivi, ma egli potrà cedere a terzi l'uno o l'altro dei vari diritti di cui è titolare, senza che vi sia dipendenza fra loro. Consegue che nel momento in cui i diritti d'autore formano oggetto di atti giuridici volti all'alienazione o all'acquisto dei diritti d'autore sarà necessario individuare puntualmente i limiti della trasmissione.

L'opinione del legale - pag. 15 [1997 - N.0]

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