Precisazioni sulla convenzione di Washington del 1973 sulle specie protette

Michele Giambarba - Studio Legale Giambarba di Ravenna

In tema di protezione delle specie protette assume un particolare rilievo la convenzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, sul commercio internazionale di specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti, prodotti e derivati, minacciate di estinzione, e di tutta la normativa ad essa conseguente. In particolare, si segnalano il regolamento CEE n. 3626/82 del 31 dicembre 1982, il regolamento CEE n. 3418/83 del 28 novembre 1983 e il Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983. Il presupposto di tale convenzione, di cui si fa menzione nella stessa parte introduttiva, risiede nella presa d'atto che la fauna e la flora selvatiche sono portatori di un valore sempre crescente dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico, e che costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali che deve quindi essere protetto dalle generazioni presenti e future. Si assume inoltre che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche, ritenendosi essenziale, a tal fine, la cooperazione internazionale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatiche, contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale. Con la convenzione si è quindi inteso disciplinare il commercio -nel senso più ampio e comprensivo delle attività di esportazione- di determinate specie e di uniformare il più possibile la normativa e le prassi, anche mediante la creazione di apposite autorità nazionali, sia scientifiche che amministrative, con compiti specifici. Vengono quindi individuate (negli allegati) tutte le specie minacciate di estinzione restringendone il più possibile le attività commerciali, allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e autorizzandole solo in condizioni eccezionali conformemente alla convenzione e nel quadro della normativa comunitaria. Ma vengono inoltre individuate le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio non fosse sottoposto a una stretta regolamentazione avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza.A tali scopi si prevede che le attività di cui sopra veng ano effettuate solo da soggetti determinati in possesso di speciali licenze ed autorizzazioni e che per ogni atto intervenga il parere delle autorità competenti (all'uopo create) in grado di certificare che non vi è nocumento alla sopravvivenza della specie interessata. La normativa è in generale piuttosto rigida, tuttavia il rigore viene affievolito, per ovvie ragioni, nei casi di prestito, donazione o interscambio non commerciale fra istituzioni Scientifiche o di ricerca, pubbliche o private, che abbiano ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni Scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione. Deroghe alla normativa possono inoltre essere accordate dalle competenti autorità amministrative di| ciascuno degli stati che aderiscono alla convenzione al fine di permettere il movimento, senza permessi o certificati, di specie che formino parte di un giardino zoologico, circo, collezione zoologica o botanica ambulante o altre mostre itineranti. La convenzione prevede inoltre strumenti di consultazione e aggiornamento periodico fra i vari stati, organismi di coordinamento e la possibilità di aggiornare gli elenchi delle specie protette con procedure agevoli su proposta di ciascuno stato. Vengono anche istituiti organismi di studio e consultazione. Gli scopi della convenzione e della normativa conseguente sono rafforzati dalla previsione di un ampio e ben articolato sistema di sanzioni sia amministrative che penali piuttosto severe. Peraltro sono previste sanzioni non solo per le attività commerciali (sia pur nell'accezione più ampia del termine), ma anche per attività strettamente private e per uso personale quali ad esempio la detenzione di determinati esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e provenienti da riproduzioni in cattività (individuati da appositi decreti), vietata anche in considerazione del potenziale pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salva apposita autorizzazione del prefetto. In Italia il rispetto della normativa in parole viene assegnato principalmente al Ministero dell' agricoltura. Molteplici funzioni amministrative sono inoltre conferite I alle regioni e agli enti locali e tra queste i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere, il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, le competenze già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale. La convenzione di Washington e le disposizioni europee ed italiane che ad essa fanno riferimento costituiscono pertanto un insieme di norme ben articolate e coordinate fra di loro alle quali si dovrà necessariamente fare riferimento per ogni attività che in qualunque modo abbia ad oggetto le specie protette.

L'opinione del legale - pag. 15 [1999 - N.4]

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