Le armi di interesse storico, artistico e culturale

Come si raccolgono e detengono le armi costruite prima del 1890 che presentano caratteristiche decorative di notevole pregio o realizzate da artefici particolarmente noti

Michele Giambarba - Studio Legale Giambarba di Ravenna

Le armi comuni, da guerra, da sparo e non da sparo, chimiche, giocattolo, per uso sportivo o da caccia che siano, data la delicatezza che rivestono sotto il profilo dell'ordine pubblico, sono al centro di una complessa disciplina che prevede molteplici sanzioni penali. In particolare è imposto l'obbligo di portare a conoscenza dell'autorità preposta il rapporto che si è instaurato con l'arma, sia che si tratti del diritto di proprietà che di godimento, che di mera detenzione ed indipendentemente dalla natura onerosa o gratuita dell'acquisto. La disciplina è particolarmente rigorosa in tema di armi da guerra o tipo guerra essendo praticamente inibita al privato ogni attività, anche la sola detenzione. Vi sono tuttavia importanti eccezioni (art. 10 l. 110/1975) che riguardano le cessioni di armi da guerra cui il privato era stato autorizzato (ai sensi dell'art. 28 T.U.L.P.S.) alla detenzione prima dell'entrata in vigore della legge 110/1975. Ma anche in tali casi il trasferimento è ammesso solo se si tratta di successione a causa di morte o se le armi sono consegnate ai competenti organi del Ministero della Difesa o alle Forze Armate o -e ciò riveste per noi particolare interesse- ad enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale. L'erede o il cessionario dovrà comunque dare comunicazione al Ministero dell'Interno, chiedendo una espressa autorizzazione alla conservazione delle armi ricevute. Una disciplina specifica viene prevista per le "armi comuni" da sparo. Per la raccolta e la detenzione di esse è richiesta anzitutto la "licenza" del Ministero per l'Interno ed è previsto l'obbligo di "denuncia" all'ufficio locale di pubblica sicurezza o al comando del Carabinieri per la detenzione. Dalla denunzia sono tuttavia esentanti i possessori di raccolte autorizzate di armi rare o antiche che posseggono la licenza di collezione (art. 38 T.U.L.P.S.). La legge riserva inoltre una specifica disciplina per le armi c.d. "antiche o artistiche o rare o di importanza storica" la cui qualità artistica o storica deve essere documentato dal detentore in sede di denuncia o a richiesta del Questore ove tale documentazione sia insufficiente. La definizione di "arma antica" viene fornita dallo stesso legislatore (art, 10 comma 7, L. 110/1975) che annovera in tale categoria le armi ad avancarica e comunque tutte quelle costruite prima del 1890 (ma non le repliche, considerate a tutti gli effetti come armi comuni da sparo); la disciplina deve invece essere ricercata non nella l. 110/1975, ma nel D.M. 14 aprile 1982 cui l'art. 10 citato fa espresso rinvio. Da questo complesso di norme emerge l'intenzione del legislatore di costituire le armi antiche in categoria autonoma rispetto a quella delle armi da guerra e comuni. Il citato D.M., infatti, sottrae tra l'altro (art. 5) le armi antiche dall'obbligo di catalogazione ed immatricolazione, mentre l'art. 10 l. 110/1975 esclude che le stesse debbano essere conteggiate ai fini del calcolo del numero massimo delle armi detenibili per collezione di cui all'art. 10 comma 6. Inoltre l'art. 1 del decreto citato prevede che le armi antiche, anche se fabbricate per l'uso bellico, non possono essere considerate in alcun caso come armi da guerra. Il D.M. del 1982 citato precisa tuttavia che la nozione di arma antica viene riservata alle sole armi "da sparo", pertanto per le armi bianche la disciplina deve ancora essere ricavata dall'art. 38 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che prevede l'obbligo di denunzia delle medesime. Le "armi artistiche" sono definite quelle che "presentano caratteristiche decorative di notevole pregio o realizzate da artefici particolarmente noti". Per la stessa norma sono, invece, "rare di importanza storica" quelle che "si rinvengono in numero limitato o sono collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale ". Per le armi in questione è ammessa la collezione previa licenza rilasciata dal Questore (art. 8 D.M. 14-4-1982), entrambe le categorie di armi suddette sono tuttavia considerate dalla legislazione vigente come armi comuni da sparo e quindi, contrariamente a quanto previsto per quelle antiche, sono a tutti gli effetti sottoposte alla disciplina della stessa legge, con la sola differenza che la licenza di collezione che viene disciplinata non dall'art. 10 l. 110/1975 ma dall'art. 8 del D.M. 14-4-1982 e con la sola eccezione della esclusione delle armi artistiche e rare dall'obbligo di immatricolazione e della catalogazione se fabbricate prima del 1920. In ogni caso, e ferma restando tutta la disciplina di legge in materia di cose di interesse storico, artistico e culturale (legge 1089/1939), i direttori dei musei di Stato o altri enti pubblici, o appartenenti ad enti morali cui è affidata la custodia di armi da guerra, di munizioni, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche, devono redigere l'inventario dei materiali custoditi su apposito registro e curare l'aggiornamento puntuale dell'inventario, comunicando ogni variazione alla Questura (art. 32 l. 110/1975).

L'opinione del legale - pag. 15 [1999 - N.6]

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