L'imposta comunale sulla pubblicità e le iniziative culturali

I casi di applicazione della normativa fiscale in relazione ad insegne e cartellonistica

Michele Giambarba - Studio Legale Giambarba di Ravenna

Le società concessionarie della riscossione delle imposte pare che abbiano in corso un'azione volta alla riscossione dell'imposta comunale di pubblicità relativamente ad insegne e cartelli apposte da musei ed altre istituzioni culturali. Sebbene la richiesta dell'imposta possa suscitare perplessità nei soggetti tenuti al pagamento, essa è in effetti del tutto legittima e fondata sulle previsioni del Decreto Legislativo promulgato il 15-11-1993 n. 507 che ha innovato la materia. Si invitano quindi gli interessati a rispettare la normativa fiscale, sottolineando che il contenuto culturale delle iniziative, la partecipazione di enti pubblici e la eventuale gratuità delle iniziative per le quali viene effettuata la pubblicità di per sé non sono elementi sufficienti ad escludere il presupposto impositivo. Si ritiene utile segnalare tuttavia che esistono alcuni (pochi) casi in cui l'obbligo di pagamento dell'imposta viene meno. Secondo il predetto provvedimento, infatti, la pubblicità in parola è esente da imposta se viene "effettuata in via esclusiva dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali" (art. 17, lett. g), di conseguenza, qualora l'Ente Locale assuma direttamente l'onere di effettuare la pubblicità, detta imposta non dovrebbe essere dovuta. Sono pure esenti "le insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato non superino il mezzo metro quadrato di superficie". Infine si segnala che secondo la risoluzione del Ministero delle Finanze 41/e del 16-3-1999 è stata esclusa la sussistenza del presupposto impositivo nel caso di pubblicità effettuata da una associazione (non quindi da una società) non avente scopo di lucro per iniziative senza scopo di lucro.

L'opinione del legale - pag. 17 [2000 - N.7]

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